Art. 1
DENOMINAZIONE – SEDE
È costituita un’associazione denominata “Associazione Italiana Scuole di Osteopatia” (d’ora innanzi “l’Associazione”). La sede dell’Associazione è la stessa della Scuola di riferimento del Presidente incaricato.
Art. 2
OGGETTO SOCIALE – FINALITA’
- L’Associazione non ha fini di lucro, ha carattere democratico ed aperto e concorre a realizzare i doveri di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione nei settori di intervento.
- L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura della prevenzione nella salute in ambito osteopatico, ed in particolare, ma non in via esclusiva, di valorizzare ed applicare percorsi di studi e ricerca in Osteopatia:
- uniformi sul territorio nazionale,
- di alta qualità formativa scientifica, pratica ed a valenza istituzionale per il conseguimento dei necessari titoli abilitativi secondo le disposizioni di legge vigenti e le ulteriori disposizioni attuative;
- con forte base etica e rigore scientifico a tutela dell’utenza e dei professionisti,
- concertati, in collaborazione con le Istituzioni ed Enti pubblici competenti per materia, nonché con il mondo scientifico ed accademico, nei programmi, nelle scelte e nelle modalità tra le Scuole di formazione che fanno parte dell’Associazione stessa;
- in armonia con i benchmark dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in ottemperanza con il disposto della norma CEN 16686 e in linea con la normativa italiana e comunitaria, nonché con le migliori pratiche individuate dalle Istituzioni ed Enti pubblici competenti per materia ovvero dal mondo accademico internazionale e nazionale.
- L’Associazione promuove, inoltre, il sostegno alle associazioni dei Professionisti Osteopati più rappresentative in Italia ed agli studenti, per favorire la piena attuazione dell’art. 7 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.
- L’Associazione tutela la qualità della formazione erogata, anche in ragione degli sviluppi della tecnologia e delle potenzialità offerte dalla rete, presso le Scuole associate, presso le competenti sedi ministeriali anche, e soprattutto, nel caso di definizione dell’ordinamento didattico della formazione, universitaria o parauniversitaria, in osteopatia.
- L’Associazione persegue le proprie finalità in ambito territoriale nazionale e internazionale.
Art. 3
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
- Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l’Associazione potrà effettuare tutte le attività strumentali al perseguimento del fine individuato.
- Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
- In via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà altresì:
- a) stipulare ogni opportuno atto, accordo o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
- f) promuovere la costituzione di Fondazioni ai sensi dell’art. 14 e ss. del Codice Civile per il perseguimento, diretto o indiretto, degli scopi istituzionali;
- g) stipulare ogni opportuno atto, contratto o accordo, anche di partenariato, con Istituzioni, Enti ed organismi di diritto pubblico, società di capitali, Fondazioni, Reti di Imprese, per promuovere la cultura della prevenzione della salute in ambito osteopatico nonché della rigorosa formazione etica e scientifica in ogni competente ed opportuna sede;
- h) tutelare e promuovere l’immagine e il prestigio dell’Osteopatia in ambito sanitario, formativo ed educativo, sportivo, finanziario, assicurativo, in ogni luogo e sede, mediante accordi di collaborazione con i media e partecipazione ad eventi, nazionali, internazionali e locali, ed iniziative culturali e scientifiche coerenti con lo scopo sociale;
- i) promuovere programmi di ricerca, anche cofinanziati, con l’Unione europea ovvero altre Istituzioni e/o enti di ricerca, nazionali e/o esteri, per lo sviluppo, diretto e/o indiretto, degli scopi indicati nel presente statuto;
- l) partecipare, singolarmente ovvero in collaborazione con altri soggetti dotati di adeguate competenze, a procedure selettive e bandi per l’aggiudicazione di convenzioni ovvero a procedure e bandi di erogazione di incentivi, contributi e/o sovvenzioni in ambito europeo, nazionale, regionale e/o locale per lo sviluppo della cultura, della ricerca e della tecnologia nel settore della prevenzione della salute in ambito osteopatico.
- E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4
SOCI
- Possono far parte dell’Associazione persone fisiche o giuridiche titolari di Scuole di Osteopatia, che diano pieno affidamento e concreta collaborazione nel perseguimento dello scopo associativo, nello svolgimento delle attività istituzionali e che condividano i valori, i doveri e le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione.
- L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.
- I soci si dividono in:
1) soci fondatori-primari: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione, nonché tutti i soci presenti ed attivi alla data del 1° maggio 2022 che assumono volontariamente l’impegno specifico, direttamente e/o indirettamente, di promuovere e sostenere economicamente, finanziariamente e con le proprie competenze l’attuazione della progettualità e scopo dell’Associazione con specifico riguardo alle attività istituzionali di cui all’art. 3 dello Statuto;
2) soci ordinari – successivi: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente al 1° maggio 2022 all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, che condividendo le finalità generali dell’Associazione vi partecipano specificamente per la realizzazione di singole attività istituzionali;
3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che, anche tra i soci ordinari, vengono insigniti di tale qualifica su proposta dei soli soci fondatori-primari per volontà dell’Associazione, a fronte del costante impegno profuso all’interno o per notorietà o per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’Associazione ed al compimento dello scopo ed alla compiuta realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 3 dello Statuto.
Art. 5
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
- Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario, su proposta di almeno due soci fondatori, presentare apposita domanda scritta all’Associazione, nella persona del Presidente incaricato, nella forma e secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto.
- Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce, previo parere favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci-fondatori, a seguito di apposita delibera dell’Assemblea e a suo insindacabile giudizio.
Art. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività organizzate.
- Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
- Tutti i soci sono tenuti:
- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati. La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
- I soci fondatori volontariamente assumono l’obbligo di promuovere e sostenere economicamente, finanziariamente e con le proprie competenze l’attuazione della progettualità e scopo dell’Associazione con specifico riguardo alle attività istituzionali di cui all’art. 3 dello Statuto. In particolare, prioritariamente si impegnano a valorizzare e sostenere, anche economicamente, nel triennio 2023-2025, lo start-up di costituenda Fondazione per la Prevenzione della Salute in ambito osteopatico, accompagnandola, attraverso la realizzazione delle attività di cui all’art. 3 dello Statuto, all’autosufficienza economico-finanziaria e progettuale.
Art. 7
PERDITA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO FONDATORE E DI SOCIO
- Il socio fondatore decade dalla sua qualità qualora per due esercizi, anche non consecutivi, non ottemperi agli obblighi riservati di cui all’art. 6, comma 4, dello Statuto, assumendo la qualità di mero socio.
- I soci possono essere, altresì, espulsi o radiati dall’Associazione per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento delle quote sociali stabilite o di quelle ulteriori richieste per la partecipazione a talune iniziative dell’Associazione;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità.
- Le espulsioni, le radiazioni e le decadenze saranno decise previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri e convalidate dall’Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.
- La mancata partecipazione a due riunioni, anche non consecutive, non giustificate o senza delega nell’arco dell’anno solare comporta segnalazione al Collegio dei Probiviri.
- I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell’Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.
- La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Presidente dell’Associazione.
- L’associato, pertanto, potrà sempre recedere dall’Associazione, qualora non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato
- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno sei mesi prima.
Art. 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- I Consiglieri;
- il Collegio dei Probiviri ed Organismo di Controllo e Vigilanza;
- il Presidente Onorario.
La durata in carica degli organi dell’Associazione è di anni quattro, le cariche sono rieleggibili una volta.
Art. 9
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme: ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione, in un numero non inferiore a quattro per anno, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati con almeno giorni venti di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo, nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
L’assemblea si riunisce, in via preferenziale, presso la sede legale o presso le Scuole di Osteopatia appartenenti all’Associazione, compatibilmente con l’organizzazione delle stesse. Inoltre, l’Assemblea si può riunire e svolgere anche mediante audio conferenza o videoconferenza, purché sia consentito di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest’ultimo caso, l’assemblea dovrà aver luogo entro quaranta giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’assemblea in sede ordinaria:
- a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva i regolamenti predisposti;
- d) provvede alla elezione delle cariche dell’Associazione e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- f) delibera, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri, in ordine alla decadenza dei soci dalla qualifica di fondatore ovvero all’esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
L’assemblea in sede straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il parere del Presidente.
In seconda convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell’art. 21, c.3, del c.c.).
L’assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente.
In assemblea è ammessa delega, con un massimo di tre per ogni socio.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Su invito del Presidente possono partecipare all’assemblea rappresentanti di Associazioni, Istituzioni, Enti o organismi di diritto pubblico ovvero del mondo scientifico ed accademico competenti nella materia della prevenzione della salute in ambito osteopatico, senza diritto di voto.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo quanto decide il presidente dell’assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
Le deliberazioni assunte dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente e al Vicepresidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante invio a mezzo mail di una copia del verbale di assemblea in formato elettronico.
Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art. 10
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, nonché Presidente dell’assemblea.
Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio e nel suo agire impegna direttamente l’Associazione nei confronti di terzi.
Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Università, Accademie e Fondazioni, Media e TLC, altre associazioni di categoria rappresentative del mondo produttivo ed occupazionale, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
- a) curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
- c) curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) relazionare in assemblea sull’andamento dell’Associazione e sullo stato delle attività svolte;
- f) compiere tutti gli atti di rappresentanza concernenti l’Associazione;
- g) svolgere funzione di coordinatore e di supervisore dell’attività delle Scuole, nel rispetto del regolamento;
- h) nominare il Vicepresidente ed il Segretario, il cui incarico va ratificato dall’assemblea con un voto di maggioranza;
- i) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
L’elezione del presidente richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti all’Assemblea di nomina.
Il Presidente è eletto tra i soci che abbiano conseguito da almeno 4 anni il ruolo di socio fondatore-primario ovvero socio benemerito che siano altresì:
– Direttori delle scuole socie della presente Associazione;
– Rappresentanti delegati con procura scritta dai Direttori delle scuole
Art. 11
VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Vice Presidente dell’Associazione rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
Art. 12
SEGRETARIO
Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati.
Il Segretario, in particolare:
- a) provvede alla gestione organizzativa dell’Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell’assemblea, nonché agli atti del Presidente;
- c) redige il verbale delle assemblee e provvede all’inoltro dello stesso successivamente all’approvazione del Presidente e del Vicepresidente;
- d) gestisce, in collaborazione con il Presidente, l’archivio documentale dell’Associazione.
Il Segretario è eletto tra i soci, o loro delegati, che abbiano conseguito da almeno 4 anni il ruolo di socio fondatore.
Art.13
IL TESORIERE
Il Tesoriere ha la gestione contabile dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra i soci, o loro delegati, che abbiano conseguito da almeno 4 anni il ruolo di socio fondatore.
Art.14
I CONSIGLIERI
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente della Commissione Ricerca e il Responsabile della Didattica svolgono la funzione di Consiglieri, collaborano con il Presidente nelle sue attività e lo coadiuvano nelle eventuali iniziative. A loro compete l’amministrazione dell’Associazione: provvedono alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopongono all’approvazione dell’Assemblea, predispongono una relazione in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, determinano le quote associative e stabiliscono le modalità per reperire eventuali fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Art.15
COLLEGIO DEI PROBIVIRI ED ORGANISMO DI CONTROLLO E VIGILANZA
L’assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri, con funzioni altresì di controllo e vigilanza, composto da tre membri, tra professionisti di rinomato prestigio etico e alta competenza professionale nel settore, scelti su una rosa di non più di dieci candidati proposti dai soci fondatori.
I membri del collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il collegio esprime parere vincolante sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, categorie di associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi.
Al collegio spettano i controlli sull’etica e sulla deontologia dei singoli associati. Le sanzioni dallo stesso erogate, se le motivazioni dovessero essere particolarmente gravi, possono comprendere anche la decadenza del socio dalla qualità di socio fondatore ovvero l’esclusione dell’associato.
Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.
Art.16
PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario è scelto, su proposta dei soci fondatori, e con la maggioranza semplice dei soci partecipanti all’Assemblea, tra figure rappresentative del mondo istituzionale, scientifico, accademico, economico, tecnologico o produttivo del settore della prevenzione della salute ed ha la funzione di essere l’ambasciatore dei valori dell’Associazione e dell’Osteopatia in ogni competente sede e luogo per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 17
GRATUITÀ DELLE CARICHE
Tutte le cariche, ad eccezione del Collegio dei Probiviri e del Presidente Onorario, menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico.
Art. 18
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione dell’assemblea;
- b) da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
- c) eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. Si stabilisce che una parte delle quote associative, da stabilirsi anno per anno, è destinata alla ricerca scientifica osteopatica.
Art. 19
ENTRATE
Per l’adempimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 18;
- quote associative;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Art. 20
BILANCIO
L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si stabilisce che il rendiconto economico e finanziario da redigere e approvare annualmente avrà la forma di bilancio consuntivo e preventivo.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dai Consiglieri e sottoposti al vaglio dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.21
UTILI DELLA GESTIONE
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.22
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:
1) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.23
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
L’Associazione adotta un Regolamento in cui sono contenute le norme di attuazione dei principi generali previsti dallo Statuto.
Il Regolamento di attuazione dello Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea con la presenza e il voto favorevole richiesti per modificare l’atto costitutivo e lo statuto.
Art.24
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.
AEMO Nunzia Esposito
AIFROMM Stefano Polistina
AIFROMM Luca Gastoldi
AIMO Marco Giardino
AIOT Gina Barlafante
AIOT MARCHE Nicola Di Mattia
IAOM AISERCO Antonio Rosario Cavallaro
A.T.STILL ACADEMY ITALIA Alfonso Causi
CEESO Venezia Massimo Tonietto
CERDO Joseph Zurlo
CIO Franco Guolo
CSDOI Alessandro Rapisarda
CSOT Giacomo LoVoi
FULCRO Gianluca Falcone
CHINESIS IFOP Fabio Scoppa
ISO Carmine Castagna
OSCE Massimo Tranchina
SOMA Andrea Bergna
SOFI Stefano Brunetti
SSOI Marco Sbarbaro
TCIO Paolo Parente